PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I soggetti, ai quali sono state mantenute le prestazioni economiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a seguito di provvedimenti di rettifica per errore adottati prima del 16 marzo 2000, continuano a percepire le medesime prestazioni.